Protocollo 9Titolo III

Art. 18

In vigore dal 22 apr 2005
Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1° maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea: (milioni di euro, prezzi 1999) +========================+===============+==============+=============+ | | 2004 | 2005 | 2006 | +========================+===============+==============+=============+ |Repubblica ceca | 125,4 | 178,0 | 85,1| +------------------------+---------------+--------------+-------------+ |Cipro | 68,9 | 119,2 | 112,3| +------------------------+---------------+--------------+-------------+ |Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9| +------------------------+---------------+--------------+-------------+ |Slovenia | 29,5 | 66,4 | 35,5| +========================+===============+==============+=============+
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-18-6

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo