Protocollo 9›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 22 apr 2005
1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio:
(milioni di euro, prezzi attuali)
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|Repubblica ceca | 39,88|
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|Estonia | 2,50|
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|Lettonia | 2,69|
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|Ungheria | 9,93|
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|Polonia | 92,46|
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|Slovenia | 2,36|
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|Slovacchia | 20,11|
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2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono
corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti
percentuali:
2006: 15%
2007: 20%
2008: 30%
2009: 35%
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GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-20-6