Protocollo 9Titolo III

Art. 20

In vigore dal 22 apr 2005
1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio: (milioni di euro, prezzi attuali) +===================+====================+ |Repubblica ceca | 39,88| +-------------------+--------------------+ |Estonia | 2,50| +-------------------+--------------------+ |Lettonia | 2,69| +-------------------+--------------------+ |Ungheria | 9,93| +-------------------+--------------------+ |Polonia | 92,46| +-------------------+--------------------+ |Slovenia | 2,36| +-------------------+--------------------+ |Slovacchia | 20,11| +===================+====================+ 2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali: 2006: 15% 2007: 20% 2008: 30% 2009: 35% ------------------------------ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
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Art. 20 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo