Accordo›Titolo VIII
Art. 88
In vigore dal 25 gen 2005
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono il Libano, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-88