AccordoTitolo VIII

Art. 85

In vigore dal 25 gen 2005
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto: a) di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; b) di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; c) di ostacolare il diritto di una Patte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-85

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