Accordo›Titolo VIII
Art. 84
In vigore dal 25 gen 2005
1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Libano non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società libanesi.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-84