AccordoTitolo VIII

Art. 91

In vigore dal 25 gen 2005
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua araba, danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-91

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