Accordo›Titolo VIII
Art. 92
In vigore dal 25 gen 2005
1. Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
3. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-92