Accordo›Titolo VIII
Art. 93
In vigore dal 25 gen 2005
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità ed il Libano, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini dei titoli II e IV del presente accordo e dei relativi allegati 1 e 2 e Protocolli da 1 a 5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli, allegati e protocolli.
Il testo che precede o copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Bruxelles, addì 29-07-2002
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
C. STEKELENBURG
Directeur General
Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.
Per la Repubblica italiana
Per la Comunità europea
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-93