Accordo›Titolo VI
Art. 65
In vigore dal 25 gen 2005
1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a:
a) migliorare le condizioni di vita, specialmente nelle zone più povere e in quelle dove risiedono gli sfollati;
b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, segnatamente attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione;
c) sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
d) migliorare il regime previdenziale e mutualistico;
e) potenziare il sistema sanitario attraverso la cooperazione in materia di pubblica sanità e di prevenzione, di sicurezza sanitaria, di formazione medica e di gestione;
f) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore giovanile, giovani rappresentanti delle ONG e altri esperti in materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
2. Le Parti avviano un dialogo su tutte le questioni di comune interesse, segnatamente i problemi sociali quali la disoccupazione, l'inserimento dei disabili, la parità di trattamento fra uomini e donne, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-65