AccordoTitolo VI

Art. 65

In vigore dal 25 gen 2005
1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a: a) migliorare le condizioni di vita, specialmente nelle zone più povere e in quelle dove risiedono gli sfollati; b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, segnatamente attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione; c) sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il regime previdenziale e mutualistico; e) potenziare il sistema sanitario attraverso la cooperazione in materia di pubblica sanità e di prevenzione, di sicurezza sanitaria, di formazione medica e di gestione; f) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore giovanile, giovani rappresentanti delle ONG e altri esperti in materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza. 2. Le Parti avviano un dialogo su tutte le questioni di comune interesse, segnatamente i problemi sociali quali la disoccupazione, l'inserimento dei disabili, la parità di trattamento fra uomini e donne, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-65

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Art. 65 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. — Testo vigente | Portale Normativo