Accordo
Art. 69
In vigore dal 25 gen 2005
1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione.
2. Al Libano viene fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per applicare questi accordi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-69