Accordo›Titolo VIII
Art. 74
In vigore dal 25 gen 2005
1. È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a
livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le
circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
2. Il Consiglio di associazione esamina tutte le questioni
importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-74