AccordoTitolo VIII

Art. 76

In vigore dal 25 gen 2005
1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha la facoltà di prendere decisioni nei casi ivi specificati. 2. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. 3. Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-76

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Art. 76 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. — Testo vigente | Portale Normativo