Accordo›Titolo VIII
Art. 76
In vigore dal 25 gen 2005
1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha la facoltà di prendere decisioni nei casi ivi specificati.
2. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
3. Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-76