Accordo›Titolo VIII
Art. 78
In vigore dal 25 gen 2005
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo libanese, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Di norma, il Comitato di associazione si riunisce a turno nella Comunità e in Libano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-78