Accordo›Titolo VIII
Art. 77
In vigore dal 25 gen 2005
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-77