Accordo
Art. 68
In vigore dal 25 gen 2005
1. Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:
a) ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Libano su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali;
b) il Libano accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri e il Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.
2. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
3. Per quanto riguarda il Libano, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformità del sistema giuridico libanese e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-68