Accordo

Art. 68

In vigore dal 25 gen 2005
1. Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: a) ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Libano su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali; b) il Libano accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali. Gli Stati membri e il Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità. 2. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. 3. Per quanto riguarda il Libano, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformità del sistema giuridico libanese e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 68 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. — Testo vigente | Portale Normativo