Accordo
Art. 67
In vigore dal 25 gen 2005
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:
a) la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti, ecc.);
b) gli scambi di mostre d'arte e di artisti;
c) la formazione degli operatori culturali.
2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione libanese alle iniziative comunitarie in questo campo.
3. Le Parti convengono di estendere al Libano i programmi culturali della Comunità e degli Stati membri, nonché le altre attività di comune interesse.
4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.
5. Nel definire i progetti e i programmi di cooperazione e le attività congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani, alle tecniche di espressione personale, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio, alla diffusione della cultura e alla comunicazione scritta o audiovisiva.
6. La cooperazione si svolge secondo le modalità di cui all'.
Storico versioni
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