Accordo›Titolo V
Art. 61
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata
In vigore dal 25 gen 2005
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata
1. Le Parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, segnatamente nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; traffico di anni da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; auto rubate.
2. Le Parti collaborano strettamente per creare meccanismi e istituire norme appropriate.
3. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l'efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.
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