Accordo›Titolo V
Art. 56
Cooperazione doganale
In vigore dal 25 gen 2005
Cooperazione doganale
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali.
2. La cooperazione riguarda in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
b) la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e del Libano;
c) gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione professionale;
d) l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.
3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-56