AccordoTitolo V

Art. 56

Cooperazione doganale

In vigore dal 25 gen 2005
Cooperazione doganale 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci; b) la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e del Libano; c) gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione professionale; d) l'assistenza tecnica eventualmente necessaria. 3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-56

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Cooperazione doganale (Art. 56 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo