Accordo›Titolo V
Art. 51
Agricoltura e pesca
In vigore dal 25 gen 2005
Agricoltura e pesca
La cooperazione si prefigge di:
a) sostenere le politiche volte a diversificare la produzione;
b) ridurre la dipendenza alimentare;
c) promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente;
d) moltiplicare i contatti tra imprese, gruppi e organizzazioni professionali di entrambe le Parti;
e) fornire assistenza e formazione tecnica, sostegno alla ricerca agronomica, consulenze, inquadramento agricolo e formazione tecnica agli operatori del settore agricolo;
f) armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie;
g) promuovere lo sviluppo rurale integrato, potenziando in particolare i servizi di base e sviluppando le attività economiche collaterali, specie nelle regioni dove si sono eliminate le colture illecite;
h) avviare una cooperazione tra le diverse zone rurali, nonché scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale;
i) sviluppare la pesca marittima e l'acquacoltura;
j) sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione;
k) sviluppare le risorse idriche agricole;
l) sviluppare il settore forestale, specie per quanto riguarda il rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e la lotta contro la desertificazione;
m) sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi agricoli;
n) potenziare il sistema di credito agricolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-51