AccordoTitolo V

Art. 51

Agricoltura e pesca

In vigore dal 25 gen 2005
Agricoltura e pesca La cooperazione si prefigge di: a) sostenere le politiche volte a diversificare la produzione; b) ridurre la dipendenza alimentare; c) promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; d) moltiplicare i contatti tra imprese, gruppi e organizzazioni professionali di entrambe le Parti; e) fornire assistenza e formazione tecnica, sostegno alla ricerca agronomica, consulenze, inquadramento agricolo e formazione tecnica agli operatori del settore agricolo; f) armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie; g) promuovere lo sviluppo rurale integrato, potenziando in particolare i servizi di base e sviluppando le attività economiche collaterali, specie nelle regioni dove si sono eliminate le colture illecite; h) avviare una cooperazione tra le diverse zone rurali, nonché scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale; i) sviluppare la pesca marittima e l'acquacoltura; j) sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione; k) sviluppare le risorse idriche agricole; l) sviluppare il settore forestale, specie per quanto riguarda il rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e la lotta contro la desertificazione; m) sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi agricoli; n) potenziare il sistema di credito agricolo.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-51

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Agricoltura e pesca (Art. 51 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo