Accordo›Titolo V
Art. 47
Promozione e tutela degli investimenti
In vigore dal 25 gen 2005
Promozione e tutela degli investimenti
1. La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso il Libano, in particolare:
a) predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia;,
b) fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che il Libano possa usufruirne più agevolmente;
c) valutando l'opportunità di creare joint venture (specie a livello delle piccole e medie imprese), nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano;
d) istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti;
e) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano e degli Stati membri, di acconti per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
2. La cooperazione può estendersi anche all'elaborazione e all'attuazione di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione e l'impiego delle tecnologie di base, l'uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro nel paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-47