Accordo›Titolo V
Art. 45
Ambiente
In vigore dal 25 gen 2005
Ambiente
1. La cooperazione fra le Parti mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
a) qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare;
b) gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici;
c) salinizzazione;
d) gestione ambientale delle zone costiere sensibili;
e) educazione e sensibilizzazione ambientale;
f) uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale;
g) impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;
h) impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e dell'acqua;
i) conservazione del suolo;
j) gestione razionale delle risorse idriche;
k) attività congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e progetti comuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-45