AccordoTitolo V

Art. 45

Ambiente

In vigore dal 25 gen 2005
Ambiente 1. La cooperazione fra le Parti mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: a) qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare; b) gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici; c) salinizzazione; d) gestione ambientale delle zone costiere sensibili; e) educazione e sensibilizzazione ambientale; f) uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale; g) impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare; h) impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e dell'acqua; i) conservazione del suolo; j) gestione razionale delle risorse idriche; k) attività congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e progetti comuni.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-45

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Ambiente (Art. 45 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo