Accordo›Titolo V
Art. 52
Trasporti
In vigore dal 25 gen 2005
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;
b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento e di sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
c) l'adeguamento alle norme comunitarie delle attrezzature tecniche per il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;
d) il miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti, degli aeroporti, del controllo del traffico marittimo e aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di ausilio alla navigazione;
e) la riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa, compresi i trasporti pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-52