Art. 52 · Trasporti
AccordoTitolo V

Art. 52

56 / 152

Trasporti

In vigore dal 25 gen 2005
Trasporti La cooperazione si prefigge: a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse; b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento e di sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunità; c) l'adeguamento alle norme comunitarie delle attrezzature tecniche per il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo; d) il miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti, degli aeroporti, del controllo del traffico marittimo e aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di ausilio alla navigazione; e) la riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa, compresi i trasporti pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-52