AccordoTitolo V

Art. 60

Riciclaggio del denaro

In vigore dal 25 gen 2005
Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme efficaci, conformi agli standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-60

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Riciclaggio del denaro (Art. 60 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo