Accordo›Titolo V
Art. 60
Riciclaggio del denaro
In vigore dal 25 gen 2005
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme efficaci, conformi agli standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-60