Accordo

Art. 13

In vigore dal 20 gen 2005
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate: a) il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria; b) nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione; c) in caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del produttore; d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo