Accordo

Art. 11

In vigore dal 20 gen 2005
Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due parti contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra parte. Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo