Accordo

Art. 7

In vigore dal 20 gen 2005
I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione europea), o da registi macedoni, con la partecipazione di tecnici e interpreti di nazionalità italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione europea), o di nazionalità macedone. Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le autorità competenti dei due Paesi. Le riprese devono esere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle autorità competenti.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo