Accordo

Art. 3

In vigore dal 20 gen 2005
La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle autorità competenti: in Italia: il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema; in Macedonia: il Ministero per la cultura.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo