Accordo
Art. 1
In vigore dal 20 gen 2005
Allegato
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE
Il Governo italiano e il Governo macedone;
Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;
Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi;
Hanno convenuto quanto segue:
.
Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-1