Art. 1
Accordo

Art. 1

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In vigore dal 20 gen 2005
Allegato ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE Il Governo italiano e il Governo macedone; Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia; Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi; Hanno convenuto quanto segue: . Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-1