Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 20 gen 2005
La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle autorità competenti: in Italia: il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema; in Macedonia: il Ministero per la cultura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-3