Accordo
Art. 10
In vigore dal 20 gen 2005
I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:
le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario;
ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato;
ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori;
in linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese;
l'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-10