Accordo

Art. 12

In vigore dal 20 gen 2005
Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo