Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 20 gen 2005
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate: a) il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria; b) nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione; c) in caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del produttore; d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-13