Accordo

Art. 18

In vigore dal 20 gen 2005
Le autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi. Esse si riuniranno, nell'ambito di una commissione mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione. In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-18

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