Accordo

Art. 20

In vigore dal 20 gen 2005
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del perfezionamento delle due notifiche con le quali le parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle parti, notificato per via diplomatica all'altra parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo. Ciascuna parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica. La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Skopje il 15 novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e macedone, entrambi i testi facenti egualmente fede. p. Il Governo italiano FIRMATO p. Il Governo macedone FIRMATO
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321#art-a-20

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