Art. 5

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313

In vigore dal 1 gen 2005
(Documento programmatico per il settore apistico). 1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all', un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie: a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001; c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonchè del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni; d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche; f) integrazione tra apicoltura e agricoltura; g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura; h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati; i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo; m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità; n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare; o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale; p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico; q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate; r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1. 3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1. 4. Al documento programmatico sono allegati: a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione; b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata. Note all': - Il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, è pubblicato nella G.U.C.E. 1° luglio 1997, n. L 173. - La legge 23 dicembre 1999, n. 499, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305, reca: «Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «Art. 18 (Promozione dei processi di tracciabilita). - 1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri: a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera; b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione; c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità. 2. Le amministrazioni competenti, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.». - La direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele, è pubblicata nella G.UC.E. 12 gennaio 2002, n. L 10. - Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. - Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, è pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. - Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, è pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198.
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