Art. 8

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313

In vigore dal 1 gen 2005
(Distanze minime per gli apiari). 1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente: "ART. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione". Nota all': - Si riporta il testo dell'articolo 896 del codice civile. «896. (Recensione di rami protesi e di radici.) Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2004-12-24;313#art-8

In sintesi

La disposizione stabilisce che gli apiari devono essere posizionati ad almeno dieci metri dalle strade pubbliche e ad almeno cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Queste distanze minime non sono obbligatorie in presenza di dislivelli di almeno due metri o di ripari continui (come muri o siepi) alti almeno due metri e idonei a impedire il passaggio delle api. Restano comunque validi eventuali accordi specifici tra le parti interessate. Infine, se è accertata la presenza di impianti industriali saccariferi, l'apiario deve essere collocato ad almeno un chilometro di distanza da essi.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la sicurezza e la corretta convivenza stabilendo distanze minime per il posizionamento degli apiari rispetto a strade, confini di proprietà e impianti industriali saccariferi.

A chi si applica

Si applica a chiunque possieda, gestisca o collochi apiari, nonché ai proprietari confinanti, agli utilizzatori delle strade pubbliche e agli impianti industriali saccariferi.

Esempio pratico

Un proprietario intende collocare alcune arnie nel proprio terreno vicino al confine con il vicino. Per rispettare la norma, deve posizionarle ad almeno cinque metri dal confine, a meno che non costruisca un muro o una siepe continua alta almeno due metri che impedisca il passaggio delle api, oppure stipuli un accordo con il vicino stesso.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di collocare gli apiari rispettando le distanze minime prescritte (10 metri dalle strade pubbliche, 5 metri dai confini e 1 chilometro dagli impianti saccariferi) o di predisporre idonei ripari o dislivelli di almeno due metri; il testo non specifica sanzioni.

Cosa è cambiato

È stato inserito l'articolo 896-bis nel codice civile (subito dopo l'articolo 896), introducendo una disciplina specifica sulle distanze minime da osservare per la collocazione degli apiari.

Domande frequenti

Quali sono le distanze minime standard da rispettare per posizionare un apiario?Gli apiari devono essere collocati ad almeno dieci metri da strade di pubblico transito e ad almeno cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Quando non è obbligatorio rispettare le distanze da strade e confini?Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se ci sono dislivelli di almeno due metri, se sono presenti ripari continui (come muri o siepi) alti almeno due metri adatti a impedire il passaggio delle api, o se vi sono specifici accordi tra le parti.
Quale distanza deve essere rispettata in presenza di impianti industriali saccariferi?In caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono essere collocati a una distanza minima di un chilometro dai luoghi di produzione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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