Art. 8
LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-24;313#art-8
LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313
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La disposizione stabilisce che gli apiari devono essere posizionati ad almeno dieci metri dalle strade pubbliche e ad almeno cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Queste distanze minime non sono obbligatorie in presenza di dislivelli di almeno due metri o di ripari continui (come muri o siepi) alti almeno due metri e idonei a impedire il passaggio delle api. Restano comunque validi eventuali accordi specifici tra le parti interessate. Infine, se è accertata la presenza di impianti industriali saccariferi, l'apiario deve essere collocato ad almeno un chilometro di distanza da essi.
La norma mira a garantire la sicurezza e la corretta convivenza stabilendo distanze minime per il posizionamento degli apiari rispetto a strade, confini di proprietà e impianti industriali saccariferi.
Si applica a chiunque possieda, gestisca o collochi apiari, nonché ai proprietari confinanti, agli utilizzatori delle strade pubbliche e agli impianti industriali saccariferi.
Un proprietario intende collocare alcune arnie nel proprio terreno vicino al confine con il vicino. Per rispettare la norma, deve posizionarle ad almeno cinque metri dal confine, a meno che non costruisca un muro o una siepe continua alta almeno due metri che impedisca il passaggio delle api, oppure stipuli un accordo con il vicino stesso.
Obbligo di collocare gli apiari rispettando le distanze minime prescritte (10 metri dalle strade pubbliche, 5 metri dai confini e 1 chilometro dagli impianti saccariferi) o di predisporre idonei ripari o dislivelli di almeno due metri; il testo non specifica sanzioni.
È stato inserito l'articolo 896-bis nel codice civile (subito dopo l'articolo 896), introducendo una disciplina specifica sulle distanze minime da osservare per la collocazione degli apiari.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.