Art. 7

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313

In vigore dal 14 ott 2020
(Risorse nettarifere). 1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico. 2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126 ; b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all' che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali. 3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti. 4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.
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LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313 (Art. 7 Disciplina dell'apicoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo