Art. 9

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313

In vigore dal 1 gen 2005
(Riconoscimento del servizio di impollinazione). 1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile. 2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento. 3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. 4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine. 5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee. Note all': - Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'. - Si riporta il testo dell'art. 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall' del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: «Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, reca norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.
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