Art. 4

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313

In vigore dal 14 ott 2020
(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci). 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all', individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero , stabilendo le relative sanzioni.
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LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313 (Art. 4 Disciplina dell'apicoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo