Art. 1

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313

In vigore dal 14 ott 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: (Finalita). 1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge
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LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313 (Art. 1 Disciplina dell'apicoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo