Accordo
Art. 59
In vigore dal 21 ago 2004
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Croazia
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-59