Accordo

Art. 54

In vigore dal 21 ago 2004
1 Una società comunitaria o una società croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e croati, purchè si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione 2 I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purchè l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa, - controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative, - hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale, b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale, c) per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte 3 L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Croazia di cittadini croati o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società croata oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che - la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Croazia
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-54

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Art. 54 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo