Accordo
Art. 50
In vigore dal 21 ago 2004
1 Fatte salve le disposizioni dell', fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, semprechè così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini
2 Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo
3 Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-50