Accordo
Art. 48
In vigore dal 21 ago 2004
Ai fini del presente accordo,
a) per "società comunitaria" o "società croata" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Croazia
Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Croazia viene considerata una società comunitaria o croata se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia,
b) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima,
c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione, d) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in par- ticolare società, che controllano di fatto Il lavoro autonomo e le attività economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, nè conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori atono- mi,
ii) per quanto riguarda le società comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunità,
e) per "attività" si intendono quelle economiche,
f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale,
g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino croato" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia,
h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunità e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni,
i) per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato VI Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-48