Accordo
Art. 49
In vigore dal 21 ago 2004
1 La Croazia agevola l'esecuzione di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini comunitari A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo
i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se mi- gliore, alle società di paesi terzi,
ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunita- rie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo
2 Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro società
3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono
i) per lo stabilimento di società croate sul territorio comunita- rio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi,
ii) per l'attività delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello ri- servato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese ter- zo stabilite sul loro territorio
4 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi
5 Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Croazia,
b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società croate nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le società croate, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo,
c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di società comunitarie
Storico versioni
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