Accordo

Art. 55

In vigore dal 21 ago 2004
Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può, a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che - siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure - stiano affermandosi sul suo territorio Le suddette misure i) cessano di applicarsi al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini croati Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione, inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-55

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Art. 55 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo