Accordo
Art. 63
In vigore dal 21 ago 2004
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-63