Accordo
Art. 62
In vigore dal 21 ago 2004
1 L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità
2 Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-62