Accordo

Art. 62

In vigore dal 21 ago 2004
1 L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità 2 Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-62

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Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo